Cosa e' la Mediazione

La mediazione civile e commerciale è un nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioé scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

La mediazione si distingue nettamente da altri fenomeni di conciliazione o arbitrato. Sono elementi caratterizzanti l’istituto le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.

La mediazione civile nasce dalla constatazione che molti conflitti tra soggetti privati possono essere risolti non soltanto attraverso la netta individuazione dei torti e delle ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli tendenti a rinegoziare o a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi dei rapporti. In tal modo, si rende possibile il prolungamento di tali rapporti senza giungere necessariamente alla loro cessazione definitiva.

Il mediatore civile, infatti, a differenza del giudice che è strettamente vincolato al principio della domanda, può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti nell’ottica di una prospettiva futura.

Proprio per perseguire tali scopi, sono state individuate delle particolari materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio). Oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione). Oppure ancora, in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari).

Allorquando vi siano controversie relative a queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di tentare prima la mediazione (oppure gli altri procedimenti conciliativi previsti dalla legge). In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è facoltativo ed è anche prevista l’eventualità che sia il giudice di invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione, quando la natura della causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscono.

Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli proporrà alle parti una soluzione della controversia (come tale fondata sulla logica della distribuzione delle ragioni e dei torti).

Al di là delle ipotesi in cui sia obbligatorio il ricorso a questo istituto o in cui sia il giudice ad invitare le parti a ricorrervi, sono previsti degli strumenti finalizzati ad incentivare i privati a comporre i loro conflitti tramite la mediazione civile. In particolare è prevista un’agevolazione fiscale in forma di credito di imposta: alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000

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Procedimento di mediazione

•La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
•Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
•Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
•L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
•Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
•In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio dell'altra parte.

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Durata della mediazione

•Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
•Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
•La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

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Esito della mediazione
 

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

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Proposta del mediatore
 

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

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Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale


Disposizioni generali

Definizioni

Il D.Lgs. inizia delineando alcuni concetti basilari al fine di delimitare l’istituto rispetto ai fenomeni della conciliazione giudiziale e dell'arbitrato. Vengono infatti definiti:
•la mediazione, ossia l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia tra due parti o ad una proposta di risoluzione;
•il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti (caratteristica che differenzia la mediazione da forme arbitrali o pararbitrali di risoluzione delle controversie);
•la conciliazione, intesa come esito positivo (composizione di una controversia) dell’attività di mediazione;
•l’organismo, ossia l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione;
•il registro degli organismi abilitati alla mediazione, istituito e regolamentato con decreto ministeriale.

Controversie oggetto di mediazione
 

La mediazione può riguardare qualunque controversia civile e commerciale relativa a diritti disponibili. Non è comunque preclusa la possibilità di ricorrere alle negoziazioni volontarie e paritetiche su controversie civili e commerciali, né alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di soggetti terzi e imparziali).

In particolare, il ricorso alla mediazione civile (o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge) è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di:

•condominio;
•diritti reali;
•divisione;
•successioni ereditarie;
•patti di famiglia;
•locazione;
•comodato;
•affitto di aziende;
•risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
•risarcimento del danno per responsabilità medica;
•risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo;
•contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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Non è ammesso, invece, il ricorso alla mediazione:

•nei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (finalizzati a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo; la mediazione può comunque operare successivamente);
•nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti interdittali (nella fase di merito è comunque ammessa la mediazione);
•nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (allo scopo di non favorire manovre dilatorie da parte del debitore esecutato);
•nei procedimenti in camera di consiglio (per la maggiore flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere);
•nell'azione civile esercitata nel processo penale (in quanto subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso).
 

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