Il TESTO (aggiornato al 3 giugno 2013) della LEGGE che potrebbe rilanciare la Mediazione!

STESURA DELL'GIUGNO 2013 - E' stata studiata ed elaborata nei minimi dettagli dal collega Marco Ambrogiani, Referente Regionale Apmc per la Liguria e messa a punto da una nota giurista Avv. Mariacarla Giorgetti

PREMESSA

La presente proposta di Decreto Legge nasce al fine sia di superare l’illegittimità formale per eccesso di delega, contestata dalla Corte Costituzionale, che come STRUMENTO di RIFORMA dell’Istituto della mediazione civile.

Con la proposta di decreto legge in questione si vuole suggerire al Governo delle modifiche sia al Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 che al D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 attingendo dall’esperienza maturata dalle migliaia di operatori del settore in questo periodo di sperimentazione, avvocati e mediatori che si sono offerti, attraverso il web, di collaborare per redigere questo testo che sostituisce i decreti di cui sopra.

Questo è il frutto della collaborazione di miglia di operatori del settore (quindi anche di moltissimi avvocati) che hanno collaborato grazie al web (LinkedIn, Facebook, ecc.) offrendo i loro suggerimenti.

Il testo della Legge di Riforma elaborata dal collega Ambrogiani

ATTENZIONE!!!!

IL TESTO CHE SEGUE è STATO LEGGERMENTE MODIFICATO E CORRETTO. IL TESTO ULTIMO E' SCARICABILE QUI SOPRA in WORD

 

Proposta di Decreto Legge
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Proposta di decreto legge recante la “urgente necessità di legiferare sull’Istituto della mediazione civile” in conseguenza della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Proposta della Associazione Professionale Mediatoti Civili.

PREMESSA

La presente proposta costituisce una misura urgente per la spedita amministrazione della Giustizia in funzione della crescita del Paese.

La presente proposta di Decreto Legge al fine sia di superare l’illegittimità formale per eccesso di delega, contestata dalla Corte Costituzionale, che come STRUMENTO di RIFORMA dell’Istituto della mediazione civile.

Con la proposta di decreto legge in epigrafe si vuole suggerire al Governo delle modifiche sia al Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 che al D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 attingendo dall’esperienza maturata dalle migliaia di operatori del settore in questo periodo di sperimentazione, avvocati e mediatori che si sono offerti, attraverso il web, di collaborare per redigere questo testo che sostituisce i decreti di cui sopra.

Ai fini dell’identificazione dei riferimenti normativi che sono alla base della proposta di decreto legge in questione, occorre precisare subito che si è attinto dalle seguenti disposizioni e fonti:
• il libro verde 19 aprile 2002 - 19.04.2002 COM(2002) 196 definitivo - Relativo ai "metodi alternativi di risoluzione delle controversie" (a.d.r.) in materia civile e commerciale;
• la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 – Disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale;
• gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
• la preliminare della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
• la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
• le osservazioni presenti nella “Risoluzione del Parlamento Europeo del settembre 2011”;
• le osservazioni della Commissione Europea ante la Corte di Giustizia UE nella causa C-492/11
• al “Codice di condotta per mediatori” redatto da un gruppo di esperti e dalla Commissione europea, presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004:
la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n° 272/2012

I punti salienti su cui si è voluto operare delle modifiche al D. Lgs. 28/2010 ed al D.M. 180/2010 sono i seguenti:
Reintrodurre la mediazione come condizione d’improcedibilità visto che la stessa Corte Costituzionale non la esclude, per altro afferma:  “la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie”.
Superare l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega per la reintroduzione della mediazione come condizione d’improcedibilità, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2012, attraverso l’emanazione di un Decreto Legge (di cui si propone il testo) che, attraverso appunto l’approvazione del Parlamento, possa essere convertito in Legge.
• Prevedere l’abolizione della “proposta” che il mediatore può formulare spontaneamente alle parti, in base all’art 11 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, per gli stessi motivi già espressi dalla Commissione  Europea ante la Corte di Giustizia Europea;  la Commissione osserva in merito alla proposta fatta dal mediatore: “Questo costringe le parti a conciliare, senza nemmeno che esse si possano sottrarre a tale conciliazione tramite la non partecipazione alla mediazione …”, ed ancora in merito alle sanzioni che ne derivano dal suo rifiuto  “ … la previsione di queste sanzioni incide sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale come garantito dal diritto dell’Unione, rendendone eccessivamente difficile l’esercizio”; si consideri che questa scelta di abolire la proposta è strettamente collegata alla stessa sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2012 visto che questa demanda alla disciplina UE l’ammissibilità o meno della mediazione come strumento d’improcedibilità: “… purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie”: sostanzialmente la “proposta” necessita di essere abolita se vogliamo armonizzarci alla sentenza.
• Definire la professione del mediatore
in modo che l’attività del “mediatore civile” rientri nelle “professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi”; creare una “attività lavorativa” per il mediatore, tale che egli possa determinare il “mercato” a cui rivolgersi: "senza una domanda ed un’offerta non si può svolgere alcuna “attività produttiva” e quindi una “vera professione”"; creare una figura professionale analoga agli altri Stati membri; impedire che per intraprendere l’attività di mediatore occorra obbligatoriamente aprirsi un organismo di mediazione; evitare il paradosso che oggi si viene a creare dove, di fatto, gli organismi di mediazione anziché sorvegliare i mediatori controllano se stessi, in quanto, con l’attuale normativa, si auto-designano in mediazione i responsabili o i dirigenti degli organismi stessi, gli unici a sviluppare capacità e competenze; far uscire, quindi, l’attività del mediatore dal precariato e dall’occasionalità, consentendogli di svolgere a livello professionale il proprio lavoro “acquisendo competenza e capacità” sia perché maturerebbe con l’esperienza, che in questo modo non verrebbe a mancare, sia perché sarebbe suo primario interesse investire in formazione.
• Incrementare sensibilmente la formazione dl mediatore.
• Istituire degli obblighi agli organismi di mediazione in modo che offrano servizi omogenei tra loro e fornire contestualmente indirizzi istituzionali sullo svolgimento del procedimento di mediazione.
Impedire speculazioni economiche da parte degli organismi che vanno a discapito del servizio e del mediatore, come quella molto grave di elargire provvigioni (anche del 33%) a terzi per l’approvvigionamento degli incarichi.
• Chiarire e definire molti aspetti che richiedevano nella precedente normativa, a tal fine, l’intervento giudiziale, nonché esplicitare alcune frasi sibilline che davano adito a diverse interpretazioni.
Aumentare le materie per cui è prevista obbligatorietà.
• Sanzionare severamente chi non si presenta in mediazione s
enza giustificato motivo: il giudice esclude dalla ripartizione delle spese sostenute la parte vincitrice che non si è presentata, senza giustificato motivo, in mediazione e “desume” (non più: può desumere) argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile.
• Riconoscere delle spese minime di mediazione anche in caso di mancata partecipazione del con-vocato, determinabili dall’organismo sino al massimo di un terzo, che comunque ricadranno, in sede di procedimento civile, sulla parte assente, si prevede infatti, oltre a quanto citato al punto sopra,  che:  “Le spese sostenute nel procedimento di mediazione rientrano nelle spese processuali”; si precisa che a oggi, con la mancata partecipazione dei convocati al procedimento, le perdite economiche per molti organismi sono a livelli da decretare il fallimento.
• Al fine di snellire e, contestualmente, dare valenza giuridica al procedimento di mediazione occorre prevedere la “delega”, poiché in un’innumerevole serie di casi (con l’introduzione dell’improcedibilità)  non esiste alternativa, la quale può essere da subito una procura semplice, che evita passaggi da notai o da altri organi istituzionali, che però quando viene sottoscritta anche dal delegato, che ne assevera il contenuto, ante il mediatore che ne certifica la firma, prende valenza di mandato con rappresentanza; perché ciò sia possibile il mediatore deve rivestire il ruolo di pubblico ufficiale nel momento che certifica le sottoscrizioni; questo ruolo attribuito al mediatore, rivestito solo ed esclusivamente in questo specifico caso, attribuisce valenza giuridica sia ai verbali sottoscritti in mediazione che alle deleghe fornite e quindi al procedimento stesso, senza appesantirlo con pregressi ed ulteriori passaggi burocratici; la delega conferita in sede di mediazione è una procura “molto” speciale in quanto deve concedere “ampia autonomia al delegato di operare delle scelte”: solo così è possibile rendere funzionale il procedimento senza che diventi una farsa poiché, di fatto, i delegati hanno potere solo di “transare” senza avere la possibilità di operare autonomamente delle scelte in base ai nuovi elementi eventualmente emersi nel procedimento.
• Istituire e rendere pubblico un elenco dei mediatori presso il Ministero che riporti una numerazione progressiva.
Chiarire che l’attività facilitativa del mediatore, oltre a prendere in considerazione i reali interessi, deve essere volta anche ad agevolare le parti, con il consenso di tutte, ad acquisire informalmente tutti i nuovi elementi (informazioni, prove, testimonianze, ecc.) ed a svolgere tutte le attività (accertamenti, verifiche, perizie, ecc.) atte alla risoluzione del conflitto, ristabilendo al massimo livello la comunicazione ed il dialogo tra le stesse; tale tecnica, rivoluzionaria anche per taluni teorici puristi della mediazione, risulta indispensabile attuarla quando il mediatore si trova al cospetto di delegati o di avvocati (e i casi saranno innumerevoli con l’adozione dell’improcedibilità) ove il mediatore non può effettuare indagini psicologiche sui reali interessi ma può in ogni caso istaurare un procedimento basato sull’arricchimento delle informazioni in modo da consentire alle parti di operare serenamente delle scelte atte alla risoluzione del conflitto; di fatti, con questo tipo d’ausilio, la parte (si ripete: utilissimo quando è un delegato) arriva a concludere che: “se si sono dissipati tutti i dubbi” si può tranquillamente operare un’eventuale soluzione.
• Sempre al fine di snellire il procedimento, occorre dare valenza al ruolo dell’avvocato anche nel procedimento di mediazione, propedeutico (se fallisce) a quello civile, e quindi prevedere la delega automatica in mediazione del legale attraverso l’allegazione della consueta procura alle liti, da lui autenticata, che deve presentare, però, anche la dicitura “mandato a conciliare, con piena autonomia e discrezionalità nell’operare scelte in base agli elementi eventualmente emersi, nel procedimento di mediazione”; tale dicitura è fondamentale poiché spesso il legale che partecipa in mediazione, pur ricevendo un mandato formalmente corretto, non ha la possibilità di operare autonomamente delle scelte in base a tutti i nuovi elementi (informazioni, prove, accertamenti, verifiche, testimonianze, ecc.) che informalmente possono emergere durante il procedimento: sostanzialmente ora, nella quasi totalità dei casi, all’avvocato viene conferito solo un mandato a “transare”, e la mediazione, che in questo caso non è tale, si trasforma in una farsa; ecco anche perché le Compagnie assicuratrici, dopo un rodaggio con molti fallimenti, hanno deciso di non partecipare più al tentativo di mediazione. 

Nota:
Si è elaborata l’attuale normativa in sostituzione della precedente perché impossibile, dal lato pratico, apporre correttivi: quasi tutti gli articoli sono stati modificati, alcuni in modo sostanziale; rispetto alla normativa in attuale in blu le parti in aggiunta, in rosso gli articoli frutto di Legge parlamentale, NON sono rese esplicite le parti elise che sono molteplici; il D.M. 180/2010 segue in ordine al titolo II il D. Lgs. 28/2010, la sua precedente numerazione si ottiene sottraendo il numero 22 (dei precedenti articoli).

IN ORDINE ALLA PREMESSA  S’ILLUSTRA  LO SCHEMA DI D.L. IN SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE NORMATIVA.

Schema di D.L. - Urgente necessità di legiferare sull’Istituto della mediazione civile e commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 – Disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale;
Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Considerata la preliminare della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Preso atto delle osservazioni presenti nella “Risoluzione del Parlamento Europeo” del settembre 2011;
Preso atto delle Osservazioni della Commissione Europea ante la Corte di Giustizia UE nella causa C-492/11
Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2012
Considerato il “Codice di condotta per mediatori” redatto da un gruppo di esperti e dalla Commissione europea, presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004:
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la rapida risoluzione delle controversie civili e commerciali tra privati, attuare politiche di incentivo alla bonaria composizione delle liti tra soggetti privati nonché tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni in materia di controversie su diritti disponibili;
Considerato il legame indissolubile tra la necessità e l’urgenza di emanare le misure di cui al punto precedente e l’opportunità di attrarre investimenti, anche esteri, finalizzati all’arricchimento economico e culturale e civile del Paese, in ragione della concreta prospettiva della spedita amministrazione della Giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro della Giustizia;

Emana
il seguente decreto legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) delegato: è chi rappresenta a pieno titolo la parte nel procedimento di mediazione;
e) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
f) registro: il registro degli organismi istituito presso il Ministero della giustizia.
g) regolamento: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;
h) indennità: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) responsabile: il responsabile della tenuta del registro e della lista;
l) formatore: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
m) enti di formazione: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
n) responsabile scientifico: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 40, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;
o) elenco: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
p) elenco dei mediatori: l’elenco dei mediatori istituito presso il Ministero;
q) lista dei mediatori: quella presentata dall’organismo al Ministero dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
r) ente pubblico: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
s) ente privato: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
t) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art.  2
Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Art. 4
Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa contro-versia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Si possono accorpare diversi procedimenti, che hanno come oggetto lo stesso conflitto, in uno solo e la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata pre-sentata la prima domanda, se si sono già sostenute delle spese i corrispettivi vanno girati, dagli organismi esclusi, a quest’ultimo.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, concorrenza sleale, usucapione di beni immobili e mobili nonché universalità di mobili, trasporto, responsabilità contrattuale tra privati, risarcimento del danno, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi-cazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti ur-genti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla pre-scrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
6-bis.   Il capo   dell'ufficio   giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche nell'ambito dell'attività di pianificazione  prevista  dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale, al Consiglio superiore  della  magi-stratura  ed  al  Ministero  della giustizia.
7. E’ ammessa la trascrizione dell’istanza di mediazione, nelle stesse modalità in cui può avvenire quella della domanda giudiziale, a richiesta dell’istante o del suo delegato, anche attraverso un mediatore iscritto, al responsabile dell’organismo di mediazione adito oppure a soggetto da questi delegato, per iscritto senza formalità, sufficiente la prova della consegna, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata. La trascrizione è esente da qualsiasi imposta di registro e bollo.
8. Il verbale di accordo omologato che dirima una controversia avente ad oggetto usucapione di bene mobile ovvero immobile ovvero universalità di beni mobili è trascrivibile. Esso determina acquisto della proprietà del bene usucapito da parte dell’avente diritto con ogni peso, di qualsivoglia natura, già gravantevi sopra.
9. Le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le con-troversie in materia di responsabilità professionale medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata; le controversie in materia di responsabilità professionale riguardano sia il professionista che eventualmente la struttura che ne sta a capo; per responsabilità contrattuale tra privati s’intende tutte le responsabilità scaturenti da obbligazioni, di qualunque natura, sottoscritte da soggetti privati; le controversie relative al trasporto riguardano tutti i partecipanti alla filiera del trasporto di cose.

10. Per controversie in materia di condominio, ai sensi del comma 1, del presente decreto, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
a) La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un or-ganismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.
b) Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
c) Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
d) La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.


Art. 6
Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, viene concesse deroga di dieci giorni per ogni nuovo elemento acquisito al fine della risoluzione del conflitto di cui ne viene dato atto nel verbale del procedimento, senza contestualmente citarne natura e/o contenuto, per un massimo di cinquanta giorni.
2.
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, può essere soggetto a sospensione feriale per non più di trentuno giorni ascrivibili solo nel mese di agosto.

Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8
Procedimento e regolamento dell’organismo

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, quest’ultimo decide la data del primo incontro e, non oltre dieci giorni dal deposito della domanda, viene inoltrata la comunicazione alle parti. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate alle parti convocate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice desume argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile.
Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
6. Il verbale del procedimento deve elencare unicamente gli eventi e non riportare le dichiarazioni delle parti.
7. I verbali nei quali il mediatore certifica l’autografia della sottoscrizione costituiscono atto pubblico.
8. E’ previsto fornire delega a terzi per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione:
a) la delega a farsi rappresentare nel procedimento è una procura semplice con allegata copia della carta d’identità del mandante;
b) il delegato sottoscrive anch’esso la delega ante il mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione e contestualmente il delegato ne assevera il contenuto;
c) la delega autenticata dal mediatore costituisce atto pubblico;
d) il delegato, con l’asseverazione del documento alle lettere precedenti, ne risponde, nell’eventualità di non corrispondenza al vero, sia in base  all'art. 483 del Codice Penale che assumendosi l’onere delle obbligazioni sottoscritte;
e) nel procedimento di mediazione il delegato si assume tutte le responsabilità ed i doveri scaturenti dal mandato con rappresentanza previsto all’art. 1704 del Codice Civile;
f) nel procedimento di mediazione il delegato ha la completa autonomia e discrezionalità nell’operare le scelte e, in merito a quest’ultime, non ha l’obbligo di riferire, prima della sottoscrizione dei verbali, al mandante; mantiene l’obbligo di riferire al mandante sugli esiti al termine della mediazione;
g) il delegato ha facoltà di presentare la domanda d’attivazione del procedimento sottoscrivendo successivamente la delega ante al mediatore;
h) per gli avvocati è sufficiente ottenere la delega nel procedimento di mediazione attraverso l’allegazione della procura alle liti da loro autenticata,  che deve riportare anche la dicitura: “mandato a conciliare, con piena autonomia e discrezionalità nell’operare scelte in base agli elementi eventualmente emersi, nel procedimento di mediazione”;
i) l’avvocato può a sua volta delegare un suo collega previa ulteriore delega, che riporti la dicitura di cui alla lettera sopra, sottoscritta da entrambi;
l) nel procedimento di mediazione per gli avvocati vale quanto previsto alle precedenti lettere per il delegato;
m) in ogni momento il mediatore senza alcuna formalità, a sua più completa discrezione, può contattare direttamente il mandante per assumere informazioni, ovvero richiedendogli di partecipare personalmente, ovvero interrogandolo su i suoi interessi;
9. E’ possibile che le parti siano assistite nel procedimento:
a) gli avvocati ovvero dei consulenti possono assistere le parti nel procedimento di mediazione senza alcuna formalità;
b) in ogni caso il regolamento dell’organismo non può prevedere che la parte sia obbligata ad essere assistita da un avvocato, ovvero da un consulente.
10.  Il regolamento dell’organismo deve in ogni caso prevedere:
a. la possibilità di acquisire senza alcuna formalità, con il consenso di tutte le parti, all’interno del procedimento tutti quegli elementi utili atti a risolvere la controversia;
b. la possibilità di svolgere senza alcuna formalità, con il consenso di tutte le parti, all’interno del procedimento, tutte quelle azioni atte a risolvere la controversia;
c. la possibilità del mediatore di contattare disgiuntamente ed informalmente le parti, anche al di fuori delle sessioni separate, al fine agevolarle l’acquisizione di tutti gli elementi, o svolgere tutte le attività, atti/e a risolvere la controversia.
11.  Per i casi in cui risulta difficoltoso il recapito della convocazione, il regolamento dell’organismo deve prevedere il ricorso all’ufficiale giudiziario con relative spese, non rientranti in quelle di mediazione, ad onere dell’istante.
12. Omologazione e trascrizione del verbale di mediazione:
a) Qualsiasi organismo può curare, quale servizio accessorio erogato agli utenti delle proprie prestazioni, e purché preveduto nel regolamento, l’omologazione, e l’eventuale prassi di trascrizione del verbale di accordo, che possegga le caratteristiche previste all’art. 11 comma 4, a seguito di conciliazione apponendo il proprio sigillo.
b) Il responsabile dell’organismo deve verificare che il contenuto del verbale d’accordo non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative o a norme fiscali, assumendosi le relative responsabilità.
c) Ove previsto, a norma della lettera a), l’organismo può curare i servizi di omologazione e eventuale prassi di trascrizione del verbale di accordo a seguito di conciliazione su delega di ciascheduno dei soggetti legittimati a richiederne l’attuazione con relative spese, non rientranti in quelle di mediazione, a carico del richiedente.
d) La delega, di cui alla lettera precedente, è rilasciata per iscritto senza formalità all’organismo, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata, previa identificazione del soggetto delegante e verifica della legittimazione all’uopo da parte del responsabile dell’organismo medesimo.
e) Gli adempimenti sottesi all’omologazione ovvero alla eventuale trascrizione del verbale di accordo a seguito di conciliazione di cui alla lettera a) sono posti in essere dal responsabile dell’organismo ovvero da un soggetto da questi delegato per iscritto, o dal regolamento, e senza particolari formalità, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata.
f) Alla trascrizione del verbale omologato di accordo, a seguito di conciliazione, il competente Pubblico Conservatore procede inderogabilmente e tassativamente ogni qualvolta un pubblico ufficiale autentichi, sul verbale stesso e senza necessità di ulteriori atti, le firme dei contendenti accordatisi come da articolo 11; ai fini dell’osservanza della presente disposizione sono da considerarsi pubblici ufficiali autorizzati, senza alcun vincolo territoriale rispetto alle parti della procedura di mediazione e senza che il susseguente elenco abbia carattere di esaustività: i mediatori presenti nell’elenco, i notai, i segretari comunali, i cancellieri giudiziari di livello pari o superiore a C1, i consiglieri comunali ovvero provinciali ovvero regionali, i sindaci, i presidenti di Giunta Provinciale, i presidenti di Giunta Regionale.
g) L’omologazione del verbale di accordo a seguito di conciliazione è esente da qualsivoglia imposta e tassa.
h) Il sigillo dell’organismo consiste con l’apposizione di un timbro in ottone o in alluminio, di cui stampa è stata depositata presso il ministero, che riporti il nome dell’organismo ed il numero d’iscrizione al registro, nonché della firma del responsabile dell’organismo o da un soggetto espressamente delegato o previsto a regolamento.
i) Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti.
13.  La procedura di mediazione, per come prevista dalla presente normativa, è distinta dalle procedure di cui all’art. 320, all’art. 185 e all’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile e non può essere sostituita dalle medesime.

Art. 9
Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e/o con contatti individuali, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento deci-sorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorità giudiziaria ne’ davanti ad altra autorità ne’, tantomeno, deve riportarle sul verbale. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili
3. Il giudice non deve trarre elementi di prova dal procedimento di mediazione ad esclusione dell’assenza della parte al procedimento stesso, in base a quanto previsto all’art. 8 comma 5 primo periodo.

Art. 11
Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale separato, sottoscritto unicamente dalle parti, nel quale è descritto il testo dell’accordo medesimo e sono riportati tutti gli estremi del procedimento. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta.
2. La proposta di conciliazione è informalmente comunicata alle parti e, eventualmente su richiesta congiunta, ne viene dato atto sul verbale del procedimento senza riportare, in ogni caso, alcuna dichiarazione rilasciata dalle parti.
3.  Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1, il mediatore, dando atto dell’avvenuta conciliazione, forma processo verbale del procedimento, allegando copia del verbale d’accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata dal mediatore ovvero da un pubblico ufficiale a  ciò  autorizzato. L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Il verbale d’accordo, redatto per iscritto e sottoscritto come da commi precedenti, deve contenere, ai fini dell’omologazione di cui all’art. 12, l’indicazione delle parti e dei loro eventuali delegati, l’oggetto in conformità all’art. 1346 c.c., la data,  e, In ogni pagina dell’accordo, deve essere indicato, in modo visibile, il nome dell’organismo presso cui si svolge la mediazione, unitamente al numero di registro del medesimo  presso il Ministero della Giustizia.
5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale del procedimento senza riportarne le motivazioni; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, senza riportarne la motivazione adotta che nell’eventualità sarà fornita al giudice nel successivo procedimento civile.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative o a norme fiscali, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, in base art. 11 comma 4, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo, o dal presidente del tribunale nel cui circondario è stato redatto il verbale, o dall’organismo che abbia provveduto, in base art. 8 comma 12, al servizio accessorio. Nelle con-troversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui cir-condario l’accordo deve avere esecuzione o dal presidente del tribunale nel cui circondario è stato redatto il verbale, o dall’organismo che abbia provveduto, in base all’art. 8 comma 12, al servizio accessorio.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per tutti altri effetti previsti dalla Legge.

Art. 13
Spese processuali

1. Nel provvedimento che definisce il giudizio il  giudice esclude  la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che non si è presentata, senza giustificato motivo, in mediazione.
2. Non costituiscono giustificato motivo le motivazioni inerenti al conflitto.
3. Le spese sostenute nel procedimento di mediazione rientrano nelle spese processuali.
4. Sono riconosciute all’organismo delle spese minime di mediazione, oltre a quelle d’avvio, anche in assenza delle parti convocate in mediazione o dello stesso istante; tale importo non può essere superiore all’un terzo di quello previsto per scaglione.

5. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14
Attività, obblighi, e requisiti del mediatore

1. L’attività del mediatore civile rientra nelle professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi e può svolgersi sia come professionista autonomo che nelle altre forme previste dalla Legge ed è compatibile con quella di lavoratore subordinato in altra attività salvo limitazioni contrattuali; non può essere svolta in via subordinata.
2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
3. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a. sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b. informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione; non costituisce elemento di imparzialità essere stato indicato da una sola parte;
c. formulare le proposte di conciliazione, quando le parti ne fanno congiunta richiesta, nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d. corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
4. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
5. L’attività facilitativa del mediatore, oltre a prendere in considerazione i reali interessi, con il consenso di tutte le parti, deve essere volta anche ad agevolare le stesse ad acquisire informalmente tutti i nuovi elementi ed a svolgere tutte le attività atte alla risoluzione del conflitto.
6. Il responsabile dell’organismo designa il mediatore in base alla sua pregressa esperienza professionale, in base al suo titolo di studio ed in base all’esperienza maturata e comprovata nella di-sciplina della mediazione.
7. Il mediatore riveste il ruolo di pubblico ufficiale nel momento che certifica l’autografia della sottoscrizione sia dei verbali che dell’eventuale delega.
8. Il regolamento dell’organismo, in merito all’attività del mediatore, in ogni caso deve prevedere:
a. che il mediatore possa svolgere promozione alla propria attività;
b. che sulla domanda di attivazione del procedimento sia riservato apposito spazio per fornire alla parte o alle parti l’indicazione del mediatore;
c. che il mediatore possa iscriversi anche a più organismi;
d. la possibilità che nel procedimento venga designato dall’organismo il mediatore indicato dalla parte o dalle parti, salvo che questi non riscontri incompatibilità o altri fattori ostativi;
e. che la domanda di attivazione del procedimento possa essere inoltrata direttamente all’organismo dal mediatore su richiesta di una o più parti.
9. Per svolgere l’attività di mediatore sono richiesti quali requisiti di qualificazione un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale, nonché il possesso di una specifica formazione di non meno 500 ore acquisita presso gli enti di formazione accreditati ed aver partecipato, quale tirocinante, ad almeno 10 incontri di mediazione; sono esenti i mediatori già presenti nelle liste già comunicate dagli organismi al Ministero di Giustizia.
10. E’ prevista l’Identificazione nazionale del mediatore:
a. Qualsiasi soggetto abilitato all’esercizio della funzione di mediatore riceve dal Ministero della Giustizia una tessera identificativa contenente i dati personali e la fotografia.
b. La tessera di cui alla lettera a) precedente deve essere immediatamente restituita al Ministero della Giustizia qualora il soggetto che ne sia titolare abbia perso uno dei requisiti per l’esercizio della funzione di mediatore; il riacquisto del requisito venuto meno determina il rilascio di una nuova tessera all’avente diritto.
c. I dati personali della tessera di cui alla lettera a) sono i seguenti: nome, cognome, codice fiscale.
d. Ciascuna delle tessere di cui lettera a) è numerata progressivamente in base all’elenco dei mediatori istituito presso il Ministero.
e. Le caratteristiche tecniche e le modalità di rilascio della tessera di cui al comma primo sono determinate con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia.
f. Nel corso di qualsiasi procedura di mediazione, a ciascun mediatore designato è data facoltà di esibire la tessera di cui al comma primo in apposito dispositivo portatessera annesso all’abbigliamento indossato.
g. La tessera di cui alla lettera a) è considerata documento di identità.
11. Il mediatore designato non può essere retribuito dall’organismo in misura inferiore ai tre quarti delle spese di mediazione sostenute dalle parti quando opera da solo e della metà se coadiuvato da uno o più mediatori, se quest’ultimi sono dirigenti o soci dell’organismo non sono previste loro remunerazioni e la retribuzione per il mediatore designato rimane invariata.
12. Gli avvocati che svolgano l’attività di mediatore non possono in alcun caso assumere incarichi quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti nella stessa sede, e non possono svolgere le me-diazioni nel locale ove risiede il proprio studio.
13. Il mediatore può essere rappresentato dalla propria associazione professionale nei confronti di terzi o dell’organismo qualora nasca un conflitto.
14. Sono previsti dei congedi spettanti al mediatore designato, al mediatore ausiliario e al mediatore tirocinante che contemporaneamente svolgano lavoro subordinato in altra attività, salvo limitazioni contrattuali:
a. Per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle sessioni di qualsiasi procedimento di mediazione in cui sia coinvolto, qualsiasi designato mediatore principale nonché mediatore ausiliario ha diritto ad astenersi dal lavoro.
b. L’astensione dal lavoro di cui al comma precedente implica la conservazione del posto di lavoro con diritto alla retribuzione; il relativo periodo è computabile nell'anzianità di ser-vizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
c. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Art. 15
Mediazione nell’azione di classe

1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 16
Organismi di mediazione e registro.

Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati al titolo II del presente decreto.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, come disciplinato al titolo II del presente decreto, l’elenco dei formatori per la mediazione.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Al titolo II del presente decreto, sono determinati:
a. l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b. i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c. le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d. le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Lo Stato provvede a saldare l’organismo entro 90 giorni dalla consegna del documento fiscale con allegata la documentazione di cui sopra.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, ac-certata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18
Organismi presso i tribunali

1    I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti al titolo II del presente decreto.

Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1    I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2    Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti al titolo II del presente decreto.

Art. 20
Credito d’imposta

1    Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
2    A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
3    Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4    Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso e non concorre alla for-mazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5    Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Art. 21
Informazioni al pubblico

1    Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1    All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23
Abrogazioni

1    Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2    Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

TITOLO II
NORME ATTUAIVE

Capo I Disposizioni generali

Art. 24 (Oggetto)
Il presente titolo disciplina: l'istituzione del registro presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscri-zione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di for-mazione dall’elenco; l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II Registro degli organismi

Art. 25 (Registro)
1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte I), sezione C e parte II), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte I): enti pubblici;
sezione A: lista dei mediatori;
sezione B: lista dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: lista dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di
consumo;
         parte II): enti privati;
sezione A: lista dei mediatori;
sezione B: lista dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: lista dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di
consumo;
        sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli
organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
7. Le liste dei mediatori sono pubbliche;

Art. 26 (Criteri per l'iscrizione nel registro)
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell'organismo, che se posta all’interno di studi professionali, ovvero di sedi di altre attività, deve avere suoi propri locali riservati ben identificabili rispetto al contesto, ad esclusione di quelli destinati all’attesa e reception, e così le delegazioni; in ogni caso non si deve confondere con lo studio giuridico qualora ne condivida la sede, in questo caso deve avere anche parte della reception e spazio d’attesa separati;
h) la stampa del timbro, previsto all’art. 8 comma 12 lettera h), qualora l’organismo abbia provveda ad erogare il servizio di omologazione.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori come previsto all’art. 14 comma 9 per i nuovi iscritti;
b) il  possesso, da parte  dei  mediatori,  di  una  specifica  formazione  e  di  uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 40,  nonché  la  partecipazione,  da parte dei mediatori, nel biennio  di  aggiornamento  e  in  forma  di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, oppure, in alternativa a quest’ultimi, essere stati designati in almeno cinque procedimenti di mediazione;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 25, comma 3, parte I), sezione B e parte II), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 27 (Procedimento di iscrizione)
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 29, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 28; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 28 (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore)
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione la lista dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, dando tempestiva comunicazione dei mediatori che si aggiungano o ritirano la loro disponibilità.
2. La lista dei mediatori è corredata:
a. della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b. del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 3, lettere a) e b);
c. dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 3, lettera c);
d. di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nella lista dei mediatori esperti nella materia internazionale;
e. dalla eventuale dichiarazione, autocertificata, dell’esperienza maturata e comprovata nella disciplina della mediazione.
3. Il mediatore può dichiararsi disponibile a svolgere le sue funzioni in più organismi, qualora abbia ritirato la sua disponibilità da tutti gli organismi ne deve dare lui stesso tempestiva comunicazione al Ministero.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
5. Il richiedente è tenuto fornire al Ministero le fotografie e i dati personali dei mediatori, oltre quanto richiesto dal comma 2, atti al rilascio del documento previsto all’art. 14 comma 10.
6. E’ previsto un elenco dei mediatori presso il Ministero di Giustizia, a cui viene conferita una numerazione progressiva, che è reso pubblico.
7. Il Ministero rilascia al mediatore il documento previsto all’art. 14 comma 10 entro tre mesi dal ricevimento della documentazione al comma 5.

Art. 29 (Regolamento di procedura)
1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile su richiesta di tutte le parti, ovvero dal mediatore per motivi logistici, ovvero dal responsabile dell’organismo, non può essere in nessun caso la residenza o la sede di una delle parti.
2. L’organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
c) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
d) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell’articolo 32.
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la dichiarazione, anche verbale,  da parte del mediatore designato di imparzialità, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), sia davanti alle parti che al responsabile dell’organismo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte o del suo delegato, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di indicazione del mediatore ad opera della parte o delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del  decreto legislativo, il mediatore svolge  l’incontro  con  la  parte  istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in  mediazione,  e si può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della  medesima  parte  chiamata  e  mancato  accordo,  formato dal mediatore  ai  sensi  dell’articolo  11,   comma  5;
e) criteri inderogabili per l’assegnazione  degli  affari  di mediazione predeterminati e  rispettosi  della  specifica  competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla  tipologia di laurea universitaria posseduta o dall’esperienza maturata e comprovata nella di-sciplina della mediazione.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti che hanno partecipato agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 30 (Obblighi degli iscritti)
1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b)

Art. 31 (Effetti dell'iscrizione)
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell’iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 32 (Sospensione e cancellazione dal registro)
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli del presente decreto o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di quarantotto procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
5. Il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno violato quanto previsto all’art. 38 comma 14,  la violazione a questa disposizione impedisce all'organismo, ovvero ai suoi soci, di ottenere una nuova iscrizione.

Art. 33 (Monitoraggio)
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III  Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 34 (Registro degli affari di mediazione)
1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 35 (Obblighi di comunicazione al responsabile)
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 o in giudizio in merito a quanto previsto all’art. 8 comma 12,  trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 36 (Natura della prestazione)
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 37 (Divieti inerenti al servizio di mediazione)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Capo IV Indennità

Art. 38 (Criteri di determinazione dell'indennità)
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto per gli enti pubblici; gli organismi privati depositano preso il ministero una loro tabella che mantiene le stesse caratteristiche per scaglione di riferimento della tabella A allegata.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento è quella determinata a norma della medesima tabella A per gli enti pubblici e per quella depositata per gli organismi privati:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quarto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della media-zione;
c) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e  della  metà per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera d)  del presente comma, e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  dalla lettera b) del presente comma
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, le spese minime di mediazione non devono essere oltre un terzo di quelle previste quando nessuna delle controparti, di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, e con una spesa sino a cinquanta euro per il primo scaglione.
e)
gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione  di  riferimento,  come determinati a norma della tabella A  allegata  al  presente  decreto per gli enti pubblici e per quella depositata per gli organismi privati, sono derogabili sino a fornire un servizio gratuito;
f) il regolamento dell’organismo deve dare chiara indicazione, con un unico prospetto, delle spese di mediazione applicate, rapportandosi allo scaglione di riferimento, a tabella depositata, per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, in base a quanto previsto dalla lettera C, e in caso di mancata partecipazione dei convocati.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora  il  valore risulti  indeterminato,  indeterminabile,  o  vi  sia  una   notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore  di riferimento, sino al limite di  euro  250.000,  e  lo  comunica  alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di  mediazione il valore risulta diverso e certo, l’importo dell’indennità è  dovuto  secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento  di  procedura  dell’organismo  può  prevedere  che  le indennità debbano essere corrisposte per intero prima  del  rilascio del  verbale  di  accordo  di  cui  all’articolo   11   del presente decreto. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decreto, l’organismo e il  mediatore  non  possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore, remunerato in base all’art. 14 comma 11, per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di sostituzione con un diverso mediatore che assume il ruolo di mediatore designato.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. E’ vietato da parte degli organismi remunerare terzi, sotto qualunque forma di provvigione, per la fornitura o segnalazione di incarichi da assumere.

Capo V Enti di formazione e formatori

Art. 39 (Elenco degli enti di formazione)
1. E' istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.
3. L’elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte I): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte II): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 40 (Criteri per l'iscrizione nell’elenco)
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f)  la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a cinquecento ore, come previsto all’art 14 comma 9, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di ventiquattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore, attività facilitativa nell’acquisizione informale delle parti di tutti gli elementi, e svolgimento di tutte le attività, atti/e alla risoluzione del conflitto, tecniche di mediazione in presenza di delegati; nonché il tirocinio assistito in quattro procedimenti di mediazione;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a diciotto ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno dieci procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 26, comma 3, lettera c).

Art. 41 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza)
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 34, in quanto compatibili.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 (Disciplina transitoria)
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi, gli organismi già presenti nel registro, previsto dal D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010, all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Si considerano iscritti di diritto all'elenco degli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gli enti già presenti nell’elenco, previsto dal D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010, all’entrata in vigore del presente decreto.
3. Si considerano inseriti di diritto all’elenco dei mediatori, previsto all’art. 28 comma 6 del presente decreto, i mediatori già presenti negli elenchi dei mediatori che si dichiarano disponibili all’organismo già comunicati al Ministero, come da art. 6 comma 1 del D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010, all’entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero istituisce l’elenco dei mediatori, previsto all’art. 28 comma 6, inserendo quelli che devono essere presenti di diritto in base al comma precedente, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e rilascia ai mediatori la tessera, prevista art. 14 comma 10, entro tre mesi dal ricevimento dell’idonea documentazione, prevista all’art. 28 comma 5, fornita dall’organismo.
5. Gli organismi già iscritti nel registro entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto de-positano presso il Ministero un nuovo regolamento adeguato alla presente normativa e consegneranno l’idonea documentazione prevista all’art. 28 comma 5, nonché la stampa del timbro, come da art. 8 comma 12 lettera h), qualora prevedano il servizio accessorio di omologa.


Art. 43 (Disposizioni finali)
1. L’entrata in vigore del presente Decreto Legge sospende l’efficacia del D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, del D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010 e del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 145.
2. All’entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto Legge viene abrogato il D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28, il D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010 ed il D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 145.
3. Viene conferita delega al Governo per adeguare ulteriormente la presente normativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ …
NAPOLITANO
… … , Presidente del Consiglio dei Ministri
… … , Ministro della Giustizia

ALLEGATO:

Tabella A (articolo 38, comma 4)
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 150
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 180
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.200
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

 

REFERENTE in merito alla proposta per conto del proponente: Associazione Professionale Mediatori Civili
1 - Dott. Marco Ambrogiani
Via degli Iris, 40 – Genova
Tel.: 010.8609383 - Fax: 010.3772894 – Cell. 389.389.389.2
e.mail: apmc.liguria@yahoo.it  – P.E.C.: ambrogiani@pec.it