ARTICOLI SULLA MEDIAZIONE

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IN QUESTA PAGINA

- PRIVACY e Mediazione civile, il Garante rinnova le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2013

- Sole 24 ore, 20 dicembre 2012 - Arriva la legge per i professionisti senz'Albo: ecco le nuove regole per un milione e mezzo di operatori

- Sole 24 ore, 24 dicembre 2012 - Mediazione, saltano le tariffe ridotte

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Marò, serve una mediazione "esperta"

In un lungo articolo pubblicato domenica 24 marzo 2013 sul Corriere della Sera Franco Venturini invita l’ONU ad individuare un mediatore autorevole che aiuti  l’Italia a prevenire o ad attutire i colpi durissimi che dall’India possono ancora giungere.

Si suggerisce Michael TSUR, come mediatore, al Capo di Stato Indiano.

Ecco l'articolo:

Troppi Svarioni è ora di cercare all'Estero un Mediatore capace


Quando a forza di svarioni non si sa più come uscire dall'angolo, può accadere che anche un tema spaventosamente serio come la pena di morte diventi oggetto di forzature. Chiariamo subito un dubbio che sarebbe fuori luogo: i nostri due marò in attesa di processo a Nuova Delhi non rischiano la pena capitale perché la legislazione indiana non la prevede in un caso come il loro. Ma resta il fatto che per l'ennesima volta, e su un aspetto tanto grave, le autorità italiane sono riuscite a combinare un pasticcio nel tentativo di superare il loro giustificato imbarazzo. Torniamo ai giorni tra il 15 e il 20 marzo. L'annuncio che l'Italia non manterrà il suo impegno di far tornare in India i due fucilieri di Marina è stato dato dal ministro degli Esteri Terzi, con l'accordo del ministro della Difesa Di Paola, la sera dell'11. La reazione dell'India è stata durissima. Palazzo Chigi e Quirinale sapevano, ma auspicavano un approccio più articolato e graduale. Il comunicato della Farnesina viene giudicato come una fuga in avanti. Cambiano gli equilibri, e matura una corsa ai ripari che diventa un secondo giro di valzer per rimandare i marò a Nuova Delhi entro la scadenza prevista del 22 marzo. Occorre però aggrapparsi a qualche novità, per tentare di salvare la faccia. Ecco allora, accanto ad altre rassicurazioni accessorie, la «garanzia» scritta degli indiani che i due militari non rischiano la pena di morte. Latorre e Girone possono partire. Non è certo un peccato accertarsi di una circostanza tanto rilevante. Ma l'Italia, come ha fatto per tutta la durata di questa storia dell'orrore della sua diplomazia, sottovaluta l'India. «Garanzia»? Il ministro della Giustizia indiano ci mette un minuto a ricordare che in democrazia i tribunali sono indipendenti, e che dunque nessuna garanzia politica sulla sentenza può essere stata data dal collega ministro degli Esteri. Quest'ultimo chiude il cerchio spiegando di aver dato all'Italia soltanto «chiarimenti» (sollecitati) sulla non applicabilità della pena di morte nel caso specifico. Per un attimo siamo riusciti a mettere in contrasto anche due ministri indiani, magra consolazione. Ma non potevamo prevedere in anticipo l'inadeguatezza del termine «garanzia» e la suscettibilità della più grande democrazia del mondo, non potevamo evitare questo ennesimo capitolo in una saga avvilente che pare non avere più fine? Eppure da noi c'è chi si sente furbissimo. Quando era ancora in auge la tesi del non ritorno in India, furono valutate, e poi scartate perché inattuabili, ipotesi come il ritiro del passaporto ai due marò da parte della magistratura, oppure il loro cambiamento di status previo abbandono della carriera militare: stratagemmi che avrebbero dovuto permettere di scongiurare l'onta del mancato rispetto della parola solennemente data a nome della Repubblica Italiana. Tant'è, oggi bisogna guardare avanti. E bisogna capire che mentre nella politica italiana volano gli stracci soprattutto in direzione dei due ministri degli Esteri e della Difesa che martedì riferiranno in Parlamento, abbiamo un dovere urgente: quello di tentare di individuare un mediatore autorevole che ci aiuti a prevenire o ad attutire i colpi durissimi che dall'India possono ancora giungere. Esclusa la pena di morte, chi può escludere una condanna a trent'anni, o all'ergastolo? Cosa sappiamo del «Tribunale speciale» che è in via di costituzione per giudicare i due fucilieri (caso senza precedenti)? Siamo sicuri che dopo una condanna la parte indiana accetterebbe di applicare la convenzione bilaterale in base alla quale i marò potrebbero scontare la pena in Italia? E le nostre argomentazioni giuridiche, in gran parte valide, non dovrebbero pesare sul processo prossimo venturo?Serve una parte terza, anche perché noi la cosa migliore che possiamo fare è stare zitti. Serve che il segretario generale dell'Onu non si limiti ad augurarsi una soluzione. Serve che la baronessa Ashton a nome della Ue non si limiti a rilevare la violazione degli accordi di Vienna nel trattamento riservato (oggi non più) al nostro ambasciatore. Serve un peso massimo, proprio perché dall'altra parte c'è quell'India della quale noi sembriamo ignorare tutto. In riunioni ristrette sono stati evocati alcuni nomi, compreso quello di Hillary Clinton (ma non è noto se lei ne sia al corrente). Bisogna, insomma, chiamare a raccolta gli amici. Anche se finora essi si sono dimostrati molto cauti se non assenti, nel darci una mano. Vuoi vedere che loro l'India sanno cos'è?fr.venturini@yahoo.comRIPRODUZIONE RISERVATA

Venturini Franco


Pagina 15
(24 marzo 2013) - Corriere della Sera

PRIVACY; AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE PRIMARIE E LA MEDIAZIONE CIVILE (fonte Marketpress di Lunedì 14 Gennaio 2013 )

 

DAL GARANTE PER LA PRIVACY

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE PRIMARIE E LA MEDIAZIONE CIVILE

 

Il Garante per la privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 2013. (Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

I provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l´elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. In linea generale le autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, apportando solo le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.

Ma vanno segnalate due novità.

La prima riguarda lo svolgimento delle primarie. Il Garante ha ritenuto opportuno esplicitare in via generale le indicazioni finora fornite in occasione di singole competizioni autorizzando, nell´ambito di quella riguardante gli organismi associativi e i partiti, anche il trattamento dei dati personali effettuato in occasioni delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni primarie.

(MEDIAZIONE E PRIVACY)

La seconda è relativa alla mediazione civile. Nell´ambito delle autorizzazioni generali n. 5 (sul trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari) e n. 7 (sul trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici) sono stati infatti contemplati anche i trattamenti di dati legati all´attività svolta dagli organismi di mediazione, già oggetto di due separate autorizzazioni ad hoc rilasciate dal Garante al momento dell´entrata in vigore della nuova disciplina sulla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si è realizzata in tal modo una semplificazione per gli operatori del settore che dispongono ora di un quadro più organico di riferimento.

Il Garante ha rinnovato, inoltre, l´autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch´esse efficaci sino al 31 dicembre 2013.

Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013

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Sole 24 ore, 20 dicembre 2012 - Arriva la legge per i professionisti senz'Albo: ecco le nuove regole per un milione e mezzo di operatori

ARRIVA LA LEGGE PER I PROFESSIONISTI SENZ'ALBO:

ECCO LE NUOVE REGOLE PER UN MILIONE E MEZZO DI OPERATORI

Per le professioni «senz'albo» il Natale arriva in anticipo. La commissione Attività produttive della Camera ha approvato ieri la legge che li riguarda. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza qualificata (il 50% più 1) ed è passata con 20 voti favorevoli, due contrari e un astenuto. Dato che la Commissione è composta da 45 persone, il rischio di non farcela è stato molto alto fino all'ultimo. (......)

È la prima volta che tutte le "arti e professioni" che sono nate negli ultimi anni hanno trovato una norma che li riconosce. La legge, definita «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate», sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio dell'attività nel mercato. Stiamo parlando di attività che esistono, alcune da molti anni, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi, i kinesiterapisti, i councelor, gli amministratori di condominio e molti altri. Un elenco esaustivo non esiste, e anche sul numero ci sono cifre diverse. Per alcuni questi professionisti sono poco più di un milione e mezzo, per altri arrivano a tre milioni. Una massa di lavoratori autonomi, quindi, che finora ha operato senza un "sentiero comune". È da tempo che chi svolge queste attività professionali cerca un "riconoscimento": e anche qui i numeri non sempre coincidono, per alcuni sono vent'anni, per altri addirittura trenta. A creare le condizioni per giungere ad avere una legge ad hoc è stata l'Unione Europea, che da tempo sta lavorando per facilitare la libera circolazione del lavoro.

La legge approvata ieri non impone nulla, a partire dall'iscrizione a un'associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini); lascia ampia libertà di scelta, indicando, però, il sentiero da seguire. Non esiste, dunque, l'obbligo di essere iscritto a un'associazione, ma chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l'obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.


Finora ogni professione non regolamentata si è mossa da sola per cercare di porre le basi per un'offerta di qualità. Una strategia scelta da alcune di loro è stata quella di rivolgersi all'Uni (l'Ente nazionale di normazione) per avere una norma tecnica. E la legge approvata ieri promuove proprio l'autoregolamentazione volontaria (articolo 6) attraverso l'Uni.


Gli Ordini non nascondono la loro delusione. Diverse professioni ordinistiche, come i commercialisti e gli psicologi, hanno sottolineato il rischio di confusione che sarà generato dall'uso del termine "professionista" esteso anche a chi non ha fatto un esame di Stato. Questo timore è diventato un cavallo di battaglia della parlamentare Maria Grazia Siliquini, che fino all'ultimo ha cercato di far modificare il testo della norma approvato ieri e che dopo il voto ha detto: «Alla prossima legislatura spetterà il gravoso compito di rivedere i termini di questa legge e risanare gli errori compiuti». Di contro i presidenti delle associazioni come Arvedo Marinelli (Ancot), Luigi Pessinna (Ancit), Riccardo Alemanno dell'Int e Roberto Falcone (Lapet) - tutti tributaristi – non trattengono la loro soddisfazione: non si tratta però di un traguardo, tendono a sottolineare, ma di un importante punto di parteza. Secondo Giorgio Berloffa, presidente di Cna professioni, un grande merito va alla presidente della commissione, Manuela Dal Lago, per come ha condotto a compimento l'intero iter. E aggiunge: «Ringrazio Siliquini, ma la sua tenacia e determinazione meritavano una causa migliore».

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Sole 24 ore, 24 dicembre 2012 - Mediazione, saltano le tariffe ridotte

Addio alle tariffe ridotte e al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione. È uno degli effetti della sentenza 272 depositata il 6 dicembre scorso (e anticipata dal comunicato stampa del 24 ottobre) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, che ha imposto il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità in numerose materie, dal condominio alle successioni fino alla Rc auto.
L'intervento della Consulta ha infatti colpito anche alcune previsioni del decreto legislativo 28 del 2010 che non sono state oggetto di contestazione, ma che sono risultate incostituzionali in via consequenziale (si veda il servizio pubblicato in basso). E l'incostituzionalità ha fatto cadere anche le disposizioni attuative del decreto ministeriale 180 del 2010.
Nei fatti, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non è più obbligatorio esperire il tentativo di mediazione, nelle materie indicate dal decreto legislativo 28 del 2010, prima di accedere alla fase giudiziale del contenzioso. Per i giudizi in corso, spetterà alle parti valutare se proseguire il tentativo di mediazione avviato, oppure non dare seguito alle eventuali prescrizioni del giudice che ha rimesso le parti in mediazione a fronte dell'obbligo normativo.
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema corte, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge non comporta l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma, ma la sua disapplicazione. Di conseguenza, sono caducati solo gli effetti non definitivi degli atti compiuti e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche gli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza. Mentre restano fermi gli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.
Con l'abrogazione della mediazione obbligatoria viene anche meno la disposizione del decreto ministeriale 180 del 2010, che prevedeva la riduzione di un terzo dell'indennità per l'organismo di mediazione nelle materie in cui era obbligatorio il tentativo di mediazione.
In pratica, se una parte volesse oggi proporre una mediazione volontaria nelle materie in cui il decreto legislativo 28 del 2010 aveva previsto la mediazione obbligatoria, o anche se avesse a suo tempo inserito una clausola ad hoc nel contratto, sarebbe comunque costretta a sostenere il costo intero e non più ridotto di un terzo.

L'intervento della Corte ha inoltre l'effetto di abrogare il patrocinio a spese dello Stato per le spese di mediazione a favore della parte che si trova nelle condizione di legge per poterne fruire. Anche se su questo punto la Corte avrebbe potuto fare un più preciso intervento additivo per permettere l'utilizzo del gratuito patrocinio anche nelle procedure volontarie, delegate e che nascono da un contratto. In questo modo, la Corte avrebbe permesso ai cittadini di scegliere se agire in giudizio o ricorrere alla mediazione; ora, invece, il gratuito patrocinio è concesso solo a chi agisce di fronte all'autorità giudiziaria.
Sono anche abrogate le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 del 2010 (si veda anche l'articolo pubblicato in basso) relative alla ripartizione delle spese nel processo e alle sanzioni per chi non accetta la proposta di mediazione. Questo anche se, in questo caso, il vizio di eccesso di delega è poco comprensibile visto che erano previste esplicitamente dall'articolo 60, lettera p), della legge delega 69 del 2009.
Infine, la sentenza lascia inalterate le procedure di mediazione volontaria, delegata e che nasce da una clausola contrattuale o statutaria. Queste procedure (si veda anche il servizio pubblicato a fianco) continueranno a essere attivate e gestite in base alle disposizioni del decreto legislativo 28 del 2010. Viene meno solo la sanzione in capo alla parte convenuta in mediazione nell'ipotesi di mancata partecipazione al procedimento senza un giustificato motivo.

I tipi di mediazione
 

DELEGATA
Nella mediazione delegata è il giudice a valutare se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda a un organismo riconosciuto dal ministero della Giustizia. Questo invito non è soggetto a particolari decadenze di natura temporale o procedurale all'interno del procedimento, compreso quello di appello, e deve essere formulato prima che si celebri l'udienza di precisazione delle conclusioni, o, in mancanza, prima dell'udienza di discussione
 

VOLONTARIA
Il ricorso alla mediazione volontaria è possibile in tutte le materie in cui le parti hanno la disponibilità dei diritti controversi.
In questi casi, infatti, le parti hanno la possibilità di presentare una domanda di mediazione a un organismo di mediazione riconosciuto dal ministero della Giustizia allo scopo di tentare di dirimere stragiudizialmente la controversia.
La mediazione volontaria può essere esperita prima della presentazione della domanda in giudizio, nonché nel corso del giudizio ordinario o arbitrale


DA CONTRATTO
È possibile che una clausola di mediazione sia inserita nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente che è parte della vertenza.
In questi casi, se il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice (o l'arbitro), su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. L'udienza può essere fissata quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi


OBBLIGATORIA
Si parla di mediazione obbligatoria quando il legislatore impone la mediazione o la conciliazione come condizione di procedibilità della domanda in giudizio o in sede arbitrale. In queste ipotesi la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale e può avere come conseguenza la chiusura del processo con condanna alla spese della parte che ha omesso di procedere preventivamente con il tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria, nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta


ENDOPROCESSUALE
La mediazione endoprocessuale o – più correttamente – la conciliazione endoprocessuale può essere svolta dal giudice o dall'arbitro, anche su istanza delle parti in lite, all'interno del processo ordinario o del procedimento arbitrale.
In pratica, il giudice o l'arbitro, dopo aver sentito le parti, possono tentare anche più di una volta nel corso del procedimento una conciliazione della lite.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito o rinnovato in tutte le fasi dell'istruzione